26/02/2010 RIFORMA DELLA MEDIAZIONE CREDITIZIA:
Continua l'iter per la promulgazione della nuova normativa che
disciplinerà la categoria della mediazione del credito. Dopo la Delega
dello scorso anno al Governo (per l'attuazione della direttiva
2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008,
relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la
direttiva 87/102/CEE e previsione di modifiche ed integrazioni alla
disciplina relativa ai soggetti operanti nel settore finanziario di
cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, ai mediatori
creditizi ed agli agenti in attività finanziaria) per la realizzazione
di uno schema che ridisegni l'intero settore (Ddl 2320-bis-B art. 33),
il Ministero dell'Economia e delle Finanze, e in particolare la V
Direzione del Dipartimento del Tesoro, diretto da Giuseppe Maresca,
sta lavorando alacremente per rispettare i tempi previsti per la
pubblicazione della bozza del Decreto e per la presentazione in
Consiglio dei Ministri per l'approvazione finale.
La bozza è sostanzialmente pronta e entro la fine del mese di marzo
(ma verosimilmente dovrebbe uscire entro la metà del mese) dovrebbe
essere pubblicata sul sito del Mef e inviata a tutti gli enti, i
sindacati e associazioni interessate all'argomento in modo da poter
ricevere eventuali indicazioni od osservazioni.
In realtà la bozza di consultazione doveva essere pubblicata già entro
la fine di gennaio, ma dal Ministero fanno sapere che il ritardo è
dovuto all'armonizzazione con la riforma che dovrebbe coinvolgere, e
ridisegnare, il settore delle 106-107. Una volta finito il periodo di
consultazione, la nuova legge sulla mediazione del credito dovrebbe
approdare al Governo entro giugno di quest'anno.
Entrando in concreto sui punti salienti della legge, il presidente di
Assomea, Eustachio Allegretti, che recentemente ha incontrato il
direttore Maresca, ha detto: "La legge è a buon punto. Molto era già
scritto nel Ddl, quindi si sta lavorando ai dettagli. Ad esempio
sappiamo che il Mediatore Creditizio sarà una società di capitali
(probabilmente in forma di Spa o di Coop, ndr), e il capitale sociale
minimo richiesto è ancora oggetto di valutazione, ma dovrà essere
certamente superiore al minimo previsto per le società per azioni.
L'Agente in Attività Finanziaria avrà un mandato di agenzia in
esclusiva della banca o del mediatore (differenziazione chiara e
inequivocabile con altre realtà), e si preannuncia una terza figura
che contraddistinguerà il personale (persone fisiche) che lavorerà
alle dipendenze dirette della società di mediazione con regole precise
e con la possibilità di rimanere iscritti nel ruolo solo nel caso di
rapporti di collaborazione o di dipendenza con le società". Da
indiscrezioni, si è saputo che il capitale per le società di
mediazione dovrebbe essere di 200.000 euro, ma non è escluso che si
possa arrivare a un capitale di 600.000, come per le 106, come
auspicherebbe Bankitalia. Sempre per soddisfare le indicazioni di
maggior controllo proposte da Banca d'Italia, sarà sancito il
principio della responsabilità oggettiva sull'intera filiera da parte
del Mediatore Creditizio, e l'obbligo di predisporre tutte quelle
iniziative che garantiscano un pieno monitoraggio sull'attività dei
collaboratori e dipendenti. Dall'altra parte si daranno maggiori
strumenti di controllo ispettivo all'organo di vigilanza della Banca
d'Italia, che ne garantirà il rispetto. Parte importante della legge
sarà anche la definizione degli Albi, degli esami di accesso alla
professione e i corsi di aggiornamento, con esami finali con cadenza
biennale o triennale. L'albo dovrebbe essere sotto il controllo
diretto di Banca D'Italia e gestito in maniera provinciale da un Ente
che si auto finanzierà con i contributi degli stessi iscritti. Nella
legge sarà chiara l'incompatibilità tra i ruoli interni alla
professione e soprattutto sarà ribadita l'incompatibilità
dell'attività creditizia con quella dell'Agente Immobiliare. Dovrebbe
essere sancito in modo chiaro anche l'illegittimità di figure come i
segnalatori che non saranno più tollerati. Un altro nodo da sciogliere
con la nuova legge sarà quello delle provvigioni. "Dovrebbe essere
mantenuta la possibilità da parte delle società di Mediazione
Creditizia di chiedere eventuali provvigioni anche al cliente –
continua Allegretti – in quanto rispettata la figura di mediatore così
come prevista dal codice civile". Sarà ancora possibile che le banche
o le finanziarie siano socie di società di Mediazione Creditizia, ma
con limiti specifici per quanto riguarda possesso di azioni ed
eventuale controllo sull'attività della società, con riguardo anche
alla sottoscrizione di patti di sindacato.
Questi in sintesi i punti salienti della riforma che, come detto,
dovrebbe apparire in maniera consultiva per la metà di marzo, per
poter essere approvata dal Governo entro la fine di giugno, ma quali
saranno i tempi per l'entrata in vigore del provvedimento legislativo?
"Un anno per le persone fisiche per cancellarsi dall'albo,
trasformarsi in società di capitali o transitare nel nuovo ruolo di
agenti di società di mediazione creditizia – conclude il presidente di
Assomea – e tre/sei mesi per le società operanti che avranno la
possibilità di cambiare la forma societaria od adeguare il capitale
sociale al minimo imposto".
Lo stesso periodo di tre/sei mesi dall'entrata in vigore della riforma
dovrebbe essere predisposto per le società per adeguare processi di
lavorazione e controllo con quanto richiesto.
Di seguito il testo di legge relativo a quanto sopra.
LEGGE COMUNITARIA 2008, NUMERO 88 DEL 2009
(GAZZETTA UFFICIALE DEL 14 LUGLIO 2009)
Art. 33.
(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE e previsione di modifiche ed integrazioni alla disciplina relativa ai soggetti operanti nel settore finanziario di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, ai mediatori creditizi ed agli agenti in attività finanziaria)
1. Nella predisposizione dei decreti legislativi per l'attuazione della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che provvederanno ad apportare al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, le necessarie modifiche e integrazioni, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) estendere, in tutto o in parte, gli strumenti di protezione del contraente debole previsti in attuazione della direttiva 2008/48/CE ad altre tipologie di finanziamento a favore dei consumatori, qualora ricorrano analoghe esigenze di tutela alla luce delle caratteristiche ovvero delle finalità del finanziamento;
b) rafforzare ed estendere i poteri amministrativi inibitori e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 per contrastare le violazioni delle disposizioni del titolo VI di tale testo unico, anche se concernenti rapporti diversi dal credito al consumo, al fine di assicurare un'adeguata reazione a fronte dei comportamenti scorretti a danno della clientela. La misura delle sanzioni amministrative è pari a quella prevista dall'articolo 144 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, e successive modificazioni, e dall'articolo 39, comma 3, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, e successive modificazioni;
c) coordinare, al fine di evitare sovrapposizioni normative, il titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 con le altre disposizioni legislative aventi a oggetto operazioni e servizi disciplinati dal medesimo titolo VI e contenute nel decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, nel decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e nel decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, applicando, per garantire il rispetto di queste ultime disposizioni, i meccanismi di controllo e di tutela del cliente previsti dal citato titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993;
d) rimodulare la disciplina delle attività e dei soggetti operanti nel settore finanziario di cui al titolo V e all'articolo 155 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, sulla base dei seguenti ulteriori criteri direttivi a tutela dei consumatori:
1) rideterminare i requisiti per l'iscrizione al fine di consentire l'operatività nei confronti del pubblico soltanto ai soggetti che assicurino affidabilità e correttezza dell'iniziativa imprenditoriale;
2) prevedere strumenti di controllo più efficaci, modulati anche sulla base delle attività svolte dall'intermediario;
3) garantire la semplificazione, la trasparenza, la celerità, l'economicità e l'efficacia dell'azione amministrativa e dei procedimenti sanzionatori, attribuendo i poteri sanzionatori e di intervento alla Banca d'Italia;
4) prevedere sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie e forme di intervento effettive, dissuasive e proporzionate, quali, tra l'altro, il divieto di intraprendere nuove operazioni e il potere di sospensione, rafforzando, nel contempo, il potere di cancellazione;
e) rivedere la disciplina dei mediatori creditizi di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108, e la disciplina degli agenti in attività finanziaria di cui al decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, introducendola nel testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, in modo da:
1) assicurare la trasparenza dell'operato e la professionalità delle sopraindicate categorie professionali, prevedendo l'innalzamento dei requisiti professionali;
2) istituire un organismo avente personalità giuridica, con autonomia organizzativa e statutaria, ed eventuali articolazioni territoriali, costituito da soggetti nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, scelti tra le categorie dei mediatori creditizi, degli agenti in attività finanziaria, delle banche e degli intermediari finanziari, con il compito di gestire gli elenchi dei mediatori creditizi e degli agenti in attività finanziaria. Detto organismo sarà sottoposto alla vigilanza della Banca d'Italia, che, in caso di grave inerzia o malfunzionamento, potrà proporne lo scioglimento al Ministro dell'economia e delle finanze;
3) prevedere che con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze adottato, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Banca d'Italia, siano determinate le modalità di funzionamento dell'organismo di cui al numero 2) e sia individuata la disciplina: dei poteri dell'organismo e delle sue eventuali articolazioni territoriali, necessari ad assicurare un efficace svolgimento delle funzioni di gestione degli elenchi, ivi compresi poteri di verifica e sanzionatori; dell'iscrizione negli elenchi dei mediatori creditizi e degli agenti in attività finanziaria, con le relative forme di pubblicità; della determinazione e riscossione, da parte dell'organismo o delle sue eventuali articolazioni territoriali, di contributi o di altre somme dovute dagli iscritti e dai richiedenti l'iscrizione, nella misura necessaria per garantire lo svolgimento dell'attività; delle modalità di tenuta della documentazione concernente l'attività svolta dai mediatori creditizi e dagli agenti in attività finanziaria; delle modalità di aggiornamento professionale di tali soggetti;
4) applicare, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, e successive modificazioni, prevedendo altresì che la Banca d'Italia possa prescrivere specifiche regole di condotta. Con riferimento alle commissioni di mediazione e agli altri costi accessori, dovranno essere assicurate la trasparenza nonché l'applicazione delle disposizioni previste per la determinazione degli interessi usurari dagli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996, n. 108, e dall'articolo 1815 del codice civile;
5) disciplinare le sanzioni pecuniarie, nonché la sospensione e la cancellazione dagli elenchi e le sanzioni accessorie, prevedendo che l'organismo sia competente per i provvedimenti connessi alla gestione degli elenchi e la Banca d'Italia per quelli relativi alle violazioni delle disposizioni di cui al numero 4);
6) individuare cause di incompatibilità, tra cui la contestuale iscrizione in entrambi gli elenchi, al fine di assicurare la professionalità e l'autonomia dell'operatività;
7) prescrivere l'obbligo di stipulare polizze assicurative per responsabilità civile per danni arrecati nell'esercizio delle attività di pertinenza;
8) prevedere disposizioni transitorie per disciplinare il trasferimento nei nuovi elenchi dei mediatori e degli agenti in attività finanziaria già abilitati, purché in possesso dei requisiti previsti dalla nuova disciplina;
9) per i mediatori creditizi prevedere l'obbligo di indipendenza da banche e intermediari e l'obbligo di adozione di una forma giuridica societaria per l'esercizio dell'attività; introdurre ulteriori forme di controllo per le società di mediazione creditizia di maggiori dimensioni;
10) prevedere per gli agenti in attività finanziaria forme di responsabilità del soggetto che si avvale del loro operato, anche con riguardo ai danni causati ai clienti;
f) coordinare il testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le altre disposizioni legislative aventi come oggetto la tutela del consumatore, definendo le informazioni che devono essere fornite al cliente in fase precontrattuale e le modalità di illustrazione, con la specifica, in caso di offerta congiunta di più prodotti, dell'obbligatorietà o facoltatività degli stessi.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
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