FINGAP Offerte di lavoro/Collaborazioni

Siamo costantemente alla ricerca di risorse umane motivate e desiderose di crescere in competenze e professionalità: il punto finale è sempre offrire il miglior servizio alla clientela in termini di servizio, convenienza, celerità, trasparenza,condotta.


Le posizioni aperte sono le seguenti (con le relative caratteristiche):

AGENTE IN ATTIVITA' FINANZIARIA :

Il candidato ideale è una persona seria, determinata e spigliata, con bella presenza, ottime capacità relazionali e motivazionali, propensione al lavoro di squadra e al raggiungimento degli obiettivi, con provata esperienza nel settore della Cessione Del Quinto, forte ambizione di crescita professionale. Trattamento provvigionale misto, incentivi e benefits al raggiungimento degli obiettivi (auto, telefono aziendale, computer, rimborsi carburante, ecc...) 

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MEDIATORE CREDITIZIO:

Possibilità di svolgere la propria attività in piena autonomia, ma ottenendo un continuo supporto con competenza, velocità e qualità del servizio ed ottime provvigioni.

Si fa presente la nuova normativa in vigore da marzo 2010 (di seguito il testo della Gazzetta Ufficiale del 14-07-2009, art. 33, relativo alla disciplina di mediatori creditizi ed agenti in attività finanziaria).

LEGGE COMUNITARIA 2008, NUMERO 88 DEL 2009

(GAZZETTA UFFICIALE DEL 14 LUGLIO 2009)

Art. 33.

(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE e previsione di modifiche ed integrazioni alla disciplina relativa ai soggetti operanti nel settore finanziario di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, ai mediatori creditizi ed agli agenti in attività finanziaria)

1. Nella predisposizione dei decreti legislativi per l'attuazione della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che provvederanno ad apportare al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, le necessarie modifiche e integrazioni, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) estendere, in tutto o in parte, gli strumenti di protezione del contraente debole previsti in attuazione della direttiva 2008/48/CE ad altre tipologie di finanziamento a favore dei consumatori, qualora ricorrano analoghe esigenze di tutela alla luce delle caratteristiche ovvero delle finalità del finanziamento;

b) rafforzare ed estendere i poteri amministrativi inibitori e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 per contrastare le violazioni delle disposizioni del titolo VI di tale testo unico, anche se concernenti rapporti diversi dal credito al consumo, al fine di assicurare un'adeguata reazione a fronte dei comportamenti scorretti a danno della clientela. La misura delle sanzioni amministrative è pari a quella prevista dall'articolo 144 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, e successive modificazioni, e dall'articolo 39, comma 3, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, e successive modificazioni;

c) coordinare, al fine di evitare sovrapposizioni normative, il titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 con le altre disposizioni legislative aventi a oggetto operazioni e servizi disciplinati dal medesimo titolo VI e contenute nel decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, nel decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e nel decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, applicando, per garantire il rispetto di queste ultime disposizioni, i meccanismi di controllo e di tutela del cliente previsti dal citato titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993;

d) rimodulare la disciplina delle attività e dei soggetti operanti nel settore finanziario di cui al titolo V e all'articolo 155 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, sulla base dei seguenti ulteriori criteri direttivi a tutela dei consumatori:

1) rideterminare i requisiti per l'iscrizione al fine di consentire l'operatività nei confronti del pubblico soltanto ai soggetti che assicurino affidabilità e correttezza dell'iniziativa imprenditoriale;

2) prevedere strumenti di controllo più efficaci, modulati anche sulla base delle attività svolte dall'intermediario;

3) garantire la semplificazione, la trasparenza, la celerità, l'economicità e l'efficacia dell'azione amministrativa e dei procedimenti sanzionatori, attribuendo i poteri sanzionatori e di intervento alla Banca d'Italia;

4) prevedere sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie e forme di intervento effettive, dissuasive e proporzionate, quali, tra l'altro, il divieto di intraprendere nuove operazioni e il potere di sospensione, rafforzando, nel contempo, il potere di cancellazione;

e) rivedere la disciplina dei mediatori creditizi di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108, e la disciplina degli agenti in attività finanziaria di cui al decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, introducendola nel testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, in modo da:

1) assicurare la trasparenza dell'operato e la professionalità delle sopraindicate categorie professionali, prevedendo l'innalzamento dei requisiti professionali;

2) istituire un organismo avente personalità giuridica, con autonomia organizzativa e statutaria, ed eventuali articolazioni territoriali, costituito da soggetti nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, scelti tra le categorie dei mediatori creditizi, degli agenti in attività finanziaria, delle banche e degli intermediari finanziari, con il compito di gestire gli elenchi dei mediatori creditizi e degli agenti in attività finanziaria. Detto organismo sarà sottoposto alla vigilanza della Banca d'Italia, che, in caso di grave inerzia o malfunzionamento, potrà proporne lo scioglimento al Ministro dell'economia e delle finanze;

3) prevedere che con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze adottato, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Banca d'Italia, siano determinate le modalità di funzionamento dell'organismo di cui al numero 2) e sia individuata la disciplina: dei poteri dell'organismo e delle sue eventuali articolazioni territoriali, necessari ad assicurare un efficace svolgimento delle funzioni di gestione degli elenchi, ivi compresi poteri di verifica e sanzionatori; dell'iscrizione negli elenchi dei mediatori creditizi e degli agenti in attività finanziaria, con le relative forme di pubblicità; della determinazione e riscossione, da parte dell'organismo o delle sue eventuali articolazioni territoriali, di contributi o di altre somme dovute dagli iscritti e dai richiedenti l'iscrizione, nella misura necessaria per garantire lo svolgimento dell'attività; delle modalità di tenuta della documentazione concernente l'attività svolta dai mediatori creditizi e dagli agenti in attività finanziaria; delle modalità di aggiornamento professionale di tali soggetti;

4) applicare, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, e successive modificazioni, prevedendo altresì che la Banca d'Italia possa prescrivere specifiche regole di condotta. Con riferimento alle commissioni di mediazione e agli altri costi accessori, dovranno essere assicurate la trasparenza nonché l'applicazione delle disposizioni previste per la determinazione degli interessi usurari dagli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996, n. 108, e dall'articolo 1815 del codice civile;

5) disciplinare le sanzioni pecuniarie, nonché la sospensione e la cancellazione dagli elenchi e le sanzioni accessorie, prevedendo che l'organismo sia competente per i provvedimenti connessi alla gestione degli elenchi e la Banca d'Italia per quelli relativi alle violazioni delle disposizioni di cui al numero 4);

6) individuare cause di incompatibilità, tra cui la contestuale iscrizione in entrambi gli elenchi, al fine di assicurare la professionalità e l'autonomia dell'operatività;

7) prescrivere l'obbligo di stipulare polizze assicurative per responsabilità civile per danni arrecati nell'esercizio delle attività di pertinenza;

8) prevedere disposizioni transitorie per disciplinare il trasferimento nei nuovi elenchi dei mediatori e degli agenti in attività finanziaria già abilitati, purché in possesso dei requisiti previsti dalla nuova disciplina;

9) per i mediatori creditizi prevedere l'obbligo di indipendenza da banche e intermediari e l'obbligo di adozione di una forma giuridica societaria per l'esercizio dell'attività; introdurre ulteriori forme di controllo per le società di mediazione creditizia di maggiori dimensioni;

10) prevedere per gli agenti in attività finanziaria forme di responsabilità del soggetto che si avvale del loro operato, anche con riguardo ai danni causati ai clienti;

f) coordinare il testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le altre disposizioni legislative aventi come oggetto la tutela del consumatore, definendo le informazioni che devono essere fornite al cliente in fase precontrattuale e le modalità di illustrazione, con la specifica, in caso di offerta congiunta di più prodotti, dell'obbligatorietà o facoltatività degli stessi.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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"FINGAP POINT":

La Fingap Servizi Finanziari srl è costantemente alla ricerca di risorse umane motivate e desiderose di crescere in competenze e professionalità: il punto finale è sempre offrire il miglior servizio alla clientela in termini di servizio, convenienza, celerità, trasparenza,condotta.Il nostro piano di sviluppo prevede la creazione di una rete commerciale estesa a tutto il territorio italiano attraverso la collaborazione con agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi (vedi legge 88-2009), ma soprattutto attraverso la creazione di diversi "FINGAP POINT".

L’obiettivo è quello dello sviluppo di una zona di riferimento, seguendo una metodologia consolidata. Alle figure ritenute valide saranno offerte base fissa, provvigioni, benefits, incentivi e premi produzione ed eventuale apertura di un “FINGAP POINT”, possibilità di svolgere la propria attività in piena autonomia, ma ottenendo un continuo supporto con competenza, velocità e qualità del servizio ed ottime provvigioni.

La ricerca delle risorse umane in un'azienda in continua crescita non presenta soste.
Fingap Servizi Finanziari srl è alla ricerca anche di risorse umane che vogliono pensare imprenditorialmente ad un progetto che porti soddisfazioni reciproche a lungo termine.
No ai rapporti mordi e fuggi, sì ai rapporti che crescono sani e proiettati per un futuro solido ed importante.
Cerchiamo persone disposte a crescere insieme a noi, dinamiche, motivate e con una forte propensione al lavoro in team ed al raggiungimento di obiettivi finali.
Fingap Servizi Finanziari srl intende costituire un gruppo network nazionale di Agenti in attività finanziaria, che sia espressione di una realtà imprenditoriale solida nel mercato, fortemente orientati al cliente e capaci di guidarlo, con ragionevolezza, nella scelta della forma creditizia che più si adatta alle sue esigenze.
L’obiettivo è la formazione di professionisti, che saranno da supporto al tessuto economico produttivo del territorio, attivando delle fattive sinergie con Enti Statali,Pubblici e Privati.

Le persone interessate sono invitate a scriverci al seguente indirizzo di posta elettronica: job@fingap.it

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La ricerca delle risorse umane in un'azienda in continua crescita non presenta soste.
Fingap Servizi Finanziari srl è alla ricerca anche di risorse umane che vogliono pensare imprenditorialmente ad un progetto che porti soddisfazioni reciproche a lungo termine.
No ai rapporti mordi e fuggi, sì ai rapporti che crescono sani e proiettati per un futuro solido ed importante.
Cerchiamo persone disposte a crescere insieme a noi, dinamiche, motivate e con una forte propensione al lavoro in team ed al raggiungimento di obiettivi finali.
Fingap Servizi Finanziari srl intende costituire un gruppo network nazionale di Agenti in attività finanziaria in esclusiva (anche senza esperienza nel settore!) che sia espressione di una realtà imprenditoriale solida nel mercato, fortemente orientati al cliente e capaci di guidarlo, con ragionevolezza, nella scelta della forma creditizia che più si adatta alle sue esigenze.
L’obiettivo è la formazione di professionisti, che saranno da supporto al tessuto economico produttivo del territorio, attivando delle fattive sinergie con Enti Statali,Pubblici e Privati.

 



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