PRESTITI DELEGA
Nel Codice Civile troviamo i riferimenti applicabili a questo tipo di finanziamento negli articoli 1269 "Delegazione di pagamento" e 1723 "Revocabilità del mandato".
Anche nel D.P.R. 180/50, all'articolo 58, ritroviamo uno specifico riferimento al prestito con delega con la possibilità di applicazione solo nel caso di “ pagamento delle quote del prezzo o della pigione afferenti ad alloggi popolariâ€. Naturalmente, le indicazioni restrittive previste dal Testo unico non hanno consentito uno sviluppo adeguato di questa tipologia di finanziamento.
Negli ultimi anni, invece, il prestito contro delegazione di pagamento ha conosciuto una forte espansione grazie alle indicazioni fornite dal Ministero del Tesoro in alcune circolari specifiche che ne hanno stabilito le regole principali, evidenziandone la differenza sostanziale con i finanziamenti con delega sopradescritti previsti dal citato art 58 del D.P.R. 180/50.
Si tratta, infatti, di un'eccezione alla regola generale ed è stata studiata appositamente per permettere l'addebito di una rata superiore al "solito" quinto dello stipendio. Si può arrivare fino ad un massimo di due quinti, ovvero il 40% dello stipendio netto.
Quest'operazione si rende necessaria quando sulla tua busta paga è già in corso un finanziamento con residuo debito molto elevato, oppure nel casotu abbia bisogno di una somma particolarmente alta.
La Delega di pagamento segue in linea di massima lo stesso Iter e regole generali della Cessione del Quinto, sia per quanto riguarda la modulistica/istruzione della pratica che per i requisiti necessari al conseguimento.
L'unica differenza sostanziale tra Cessione del Quinto e Delega di pagamento è che la seconda rata sulla busta paga viene normalmente applicata e accettata da tutte le amministrazioni statali ma non da tutte le amministrazioni pubbliche/private.
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